ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL'INTERNO (EX LEGGE 818/84)

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 198 del 26 agosto 2011 il Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2011 recante "Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139". Il provvedimento modifica, in parte, le modalità di iscrizione dei professionisti abilitati alle prestazioni nel campo della prevenzione incendi.

Domanda di iscrizione negli Elenchi ex lege 818
(si prega di utilizzare il modulo senza apportare modifiche alla struttura dello stesso,
il modulo compilato e con marca da bollo va consegnato IN ORIGINALE presso i nostri Uffici)

 

Riportiamo qui di seguito gli articoli (DM 5 agosto 2011) di interesse relativi ai requisiti per l’iscrizione negli elenchi ministeriali:

REQUISITI:
Omissis…

Art. 3
Requisiti per l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno

1. Possono iscriversi, a domanda, negli elenchi del Ministero dell'interno i professionisti iscritti negli albi professionali, di seguito denominati professionisti, degli ingegneri, degli architetti-pianificatori-paesaggisti e conservatori, dei chimici, dei dottori agronomi e dottori forestali, dei geometri e dei geometri laureati, dei periti industriali e periti industriali laureati, degli agrotecnici ed agrotecnici laureati, dei periti agrari e periti agrari laureati, in possesso dei requisiti di cui al presente decreto.

2. Per l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno di cui al comma 1, i professionisti devono essere in possesso, alla data della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

a) iscrizione all'albo professionale;

b) attestazione di frequenza con esito positivo del corso base di specializzazione di prevenzione incendi, di cui al successivo art. 4.

3. L'attestazione di cui al comma 2, lettera b), non e' richiesta:

a) ai professionisti appartenuti, per almeno un anno, ai ruoli dei direttivi e dirigenti, degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed abbiano cessato di prestare servizio. Il requisito sara' comprovato dall'interessato all'Ordine o al Collegio professionale provinciale di appartenenza mediante attestazione rilasciata dal Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, di seguito denominato Dipartimento;

b) ai dottori agronomi e dottori forestali, agrotecnici laureati, architetti-pianificatori-paesaggisti e conservatori, chimici, geometri laureati, ingegneri, periti agrari laureati e periti industriali laureati che comprovino di aver seguito favorevolmente, durante il corso degli studi universitari, uno dei corsi d'insegnamento di cui al successivo art. 5, comma 6. Per i suddetti professionisti e' richiesto soltanto il superamento dell'esame inteso ad accertare l'idoneita' dei candidati secondo quanto definito al successivo art. 5.

Omissis....



 

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