Relativamente al settore civile ambientale, il Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonchè della disciplina dei relativi ordinamenti", pubblicato nel S.O. n. 212/L alla G.U. n. 190 del 17 agosto 2001, al Capo IX (PROFESSIONE DI INGEGNERE), per la professione di ingegnere (art. 45, Sezioni e titoli professionali), stabilisce che nell'albo professionale, nelle istituite (comma 1) sezioni A e B, agli iscritti nella sezione A spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale (comma 2), a quelli nella sezione B il titolo di ingegnere civile e ambientale iunior (comma 3). L'iscrizione all'albo professionale degli ingegneri è accompagnata rispettivamente dalle dizioni (comma 4): "Sezione degli ingegneri - settore civile e ambientale" e "Sezione degli ingegneri iuniores - settore civile e ambientale".
Le attività professionali (art. 46, Attività professionali) che formano oggetto della professione di ingegnere (comma 1) per il settore "ingegneria civile e ambientale", sono: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio.
Ferme restando (comma 2) le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa e oltre alle attività indicate nel comma 3, formano in particolare oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione A per il settore "ingegneria civile e ambientale" (ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2), le attività, ripartite tra i tre settori (come previsto dal comma 1), che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi.
Restando immutate le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B (comma 3) per il settore "ingegneria civile e ambientale" (ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2), le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche; la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate; i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura.
L'iscrizione nella sezione A (art. 47, Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove) è subordinata al superamento di apposito esame di Stato (comma 1). Per il settore civile e ambientale, per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi (comma 2):
1) Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile - corso di laurea corrispondente alla Direttiva 85/384/CEE (LM-4 del DM 270/04);
2) Classe 28/S - Ingegneria civile (LM-23 del DM 270/04);
3) Classe 38/S - Ingegneria per l'ambiente e per il territorio (LM-35 del DM 270/04).
L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove (comma 3):
a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;
b) una seconda prova scritta nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico;
c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
d) una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico.
Gli iscritti nella Sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla Sezione A sono esentati dalla seconda prova scritta, purchè il settore di provenienza coincida con quello per il quale è richiesta l'iscrizione (comma 4). Per gli iscritti ad un settore che richiedono l'iscrizione ad altro settore della stessa sezione l'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove (comma 5):
a) una prova scritta nelle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;
b) una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione.
L'iscrizione nella sezione B (art. 48, Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove) è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. Per l'ammissione all'esame di Stato, per il settore civile e ambientale, è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi (comma 2):
1) Classe 4 - Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile (L-23 del DM 270/04);
2) Classe 8 - Ingegneria civile e ambientale; (L-7 del DM 270/04).
L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove (comma 3):
a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;
b) una seconda prova scritta nelle materie relative ad uno degli ambiti disciplinari, a scelta del candidato, caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico;
c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
d) una prova pratica di progettazione nelle materie relative ad uno degli ambiti disciplinari, a scelta del candidato, caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico.
Per gli iscritti ad un settore che richiedono l'iscrizione ad un altro settore della stessa sezione l'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove (comma 4):
a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;
b) una prova pratica di progettazione in materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione.
Gli attuali appartenenti all'ordine degli ingegneri (art. 49, Norme finali e transitorie) vengono iscritti nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare (comma 1). Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare (comma 2). Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare (comma 3).
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