COMPETENZE PROFESSIONALI DEGLI ISCRITTI AL SETTORE INDUSTRIALE
Relativamente al settore industriale, il Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonchè della disciplina dei relativi ordinamenti", pubblicato nel S.O. n. 212/L alla G.U. n. 190 del 17 agosto 2001, al Capo IX (PROFESSIONE DI INGEGNERE), per la professione di ingegnere (art. 45, Sezioni e titoli professionali), stabilisce che nell'albo professionale, nelle istituite (comma 1) sezioni A e B, agli iscritti nella sezione A spetta il titolo di ingegnere industriale (comma 2), a quelli nella sezione B il titolo di ingegnere industriale iunior (comma 3). L'iscrizione all'albo professionale degli ingegneri è accompagnata rispettivamente dalle dizioni (comma 4): "Sezione degli ingegneri - settore industriale" e "Sezione degli ingegneri iuniores - settore industriale".
Le attività professionali (art. 46, Attività professionali) che formano oggetto della professione di ingegnere (comma 1) per il settore "ingegneria industriale", sono: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica.
Ferme restando (comma 2) le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa e oltre alle attività indicate nel comma 3, formano in particolare oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione A per il settore "ingegneria industriale" (ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2), le attività, ripartite tra i tre settori (come previsto dal comma 1), che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi.
Restando immutate le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B (comma 3) per il settore "ingegneria industriale" (ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2), le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di macchine e impianti, comprese le opere pubbliche; i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e impianti; le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.
L'iscrizione nella sezione A (art. 47, Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove) è subordinata al superamento di apposito esame di Stato (comma 1). Per il settore industriale, per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi (comma 2):
1) Classe 25/S - Ingegneria aerospaziale e astronautica (LM-20 del DM 270/04);
2) Classe 26/S - Ingegneria biomedica (LM-21 del DM 270/04);
3) Classe 27/S - Ingegneria chimica (LM-22 del DM 270/04);
4) Classe 29/S - Ingegneria dell'automazione (LM-25 del DM 270/04);
5) Classe 31/S - Ingegneria elettrica (LM-28 del DM 270/04);
6) Classe 33/S - Ingegneria energetica e nucleare (LM-30 del DM 270/04);
7) Classe 34/S - Ingegneria gestionale (LM-31 del DM 270/04);
8) Classe 36/S - Ingegneria meccanica (LM-33 del DM 270/04);
9) Classe 37/S - Ingegneria navale (LM-34 del DM 270/04);
10) Classe 61/S - Scienza e ingegneria dei materiali (LM-53 del DM 270/04).
L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove (comma 3):
a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;
b) una seconda prova scritta nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico;
c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
d) una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico.
Gli iscritti nella Sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla Sezione A sono esentati dalla seconda prova scritta, purchè il settore di provenienza coincida con quello per il quale è richiesta l'iscrizione (comma 4). Per gli iscritti ad un settore che richiedono l'iscrizione ad altro settore della stessa sezione l'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove (comma 5):
a) una prova scritta nelle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;
b) una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione.
L'iscrizione nella sezione B (art. 48, Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove) è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. Per l'ammissione all'esame di Stato, per il settore industriale, è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi (comma 2):
1) Classe 10 - Ingegneria industriale (L-9 del DM 270/04).
L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove (comma 3):
a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;
b) una seconda prova scritta nelle materie relative ad uno degli ambiti disciplinari, a scelta del candidato, caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico;
c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
d) una prova pratica di progettazione nelle materie relative ad uno degli ambiti disciplinari, a scelta del candidato, caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico.
Per gli iscritti ad un settore che richiedono l'iscrizione ad un altro settore della stessa sezione l'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove (comma 4):
a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;
b) una prova pratica di progettazione in materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione.
Gli attuali appartenenti all'ordine degli ingegneri (art. 49, Norme finali e transitorie) vengono iscritti nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare (comma 1). Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare (comma 2). Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare (comma 3).