Tre attività "territorialmente" legate: Protezione Civile, Difesa del Suolo, Urbanistica
a cura dell'ing. Francesco De Filippis (Presidente CePSU_CS)

Le norme per la tutela, governo e uso del territorio regionale possiedono oggi un articolato complesso, frutto delle numerose modifiche apportate nel corso del tempo, che però non offuscano i principi generali alla base della pianificazione urbanistica: la necessità di nuovi strumenti comunali che recepiscano i vincoli di livello superiore per poter così assurgere alla qualifica di piani strutturali, e successivamente la necessità di una forte attività di coinvolgimento del cittadino nella redazione di tali strumenti. Mancando questi due aspetti, “strutturale” e subito dopo “sostanziale”, va da sé che l’ossatura del piano (ambiente, difesa del suolo, vincoli paesaggistici-storici-archeologici, rischi idrogeologici, aree di protezione civile) non ha modo di estrinsecarsi se non durante il verificarsi di calamità naturali quando, però, poi è troppo tardi per intervenire a salvaguardia dell’incolumità pubblica e privata.

La gestione del rischio in termini di previsione, prevenzione e – in casi estremi – la gestione del soccorso e dell’emergenza transitano necessariamente per l’organizzazione dei territori amministrativi oggetto di usi e trasformazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti. Usi e trasformazioni del territorio possono avere, infatti, diretta influenza sulle funzioni di Protezione Civile. Le porzioni di territorio da riservare ad azioni di protezione civile devono/dovrebbero concorrere a formare la struttura del generico piano urbanistico comunale. E dunque, non solo i vincoli ambientali, paesaggistici, storici, archeologici, idrogeologici, ma anche i vincoli su aree con una finalità di protezione civile è pacifico riconoscere che dovrebbero tutti insieme costituire l’ossatura del piano urbanistico comunale. Occorre, in parole povere, garantire il viatico di Protezione Civile (vie di fuga, aree ed edifici strategici per il primo soccorso e così via discorrendo) mediante disposizioni chiare e concise contenute nei Regolamenti edilizi e urbanistici delle amministrazioni comunali.
Il Piano di Protezione Civile assume in tal senso un ruolo cardine nella pianificazione territoriale così da potersi affermare che: non sono i Piani di emergenza di protezione civile che devono conformarsi ai Piani urbanistici e territoriali, ma piuttosto questi ultimi devono creare tutte quelle condizioni affinché vi sia un’armonizzazione con le attività di protezione civile. Il riferimento normativo di tale raccordo lo si trova nella legge nazionale principale di in materia di Protezione Civile L. 225/1992, successivamente modificata dalla Legge 100/2012, che all’art. 3 prescrive:
“I piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con i piani di emergenza di protezione civile, con particolare riferimento ai piani di emergenza comunali e ai piani regionali diprotezione civile”

Questo riferimento normativo diviene il fulcro da cui partire per costruire l’attività di coordinamento con lo strumento Urbanistico Comunale. Ulteriori riferimenti di raccordo, tra le attività di Pianificazione in materia di Protezione Civile ed Urbanistica, sono rintracciabili nella legge regionale “Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria LUR 19/2002 e ss.mm.ii.. In essa è scritto:

Il Quadro Territoriale Regionale (QTR) deve prevedere … Azioni e norme d’uso finalizzati tanto alla difesa del suolo, in coerenza con la pianificazione di bacino di cui al TU 152/2006, quanto allaprevenzione e alla difesa dai rischi sismici ed idrogeologici, dalle calamità naturali e dagli inquinamenti delle varie componenti ambientali.

Ed inoltre:
il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) deve contenere:a) il quadro conoscitivo delle risorse essenziali del territorio e il loro grado di vulnerabilità e di riproducibilità in riferimento ai sistemi ambientali locali, indicando, con particolare riferimento ai bacini idrografici, le relative condizioni d’uso, anche ai fini della Valutazione Ambientale Strategica (VAS); b) il quadro conoscitivo dei rischi.

L’articolo 20 della “LUR 19/2002 e ss.mm.ii.” enuncia:

Il Piano Strutturale Comunale (PSC) definisce le strategie per il governo dell’intero territorio comunale, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi urbanistici della Regione e con gli strumenti di pianificazione provinciale espressi dal Quadro Territoriale Regionale (QTR), dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) … disciplina l’uso del territorio anche in relazione alla valutazione delle condizioni di rischio idrogeologico e di pericolosità sismica locale come definiti dal piano di assetto idrogeologico o da altri equivalenti strumenti; individua le aree per le quali sono necessari studi ed indagini di carattere specifico ai fini della riduzione del rischio ambientale; … individua le aree necessarie per il Piano di Protezione Civile; …individua, ai fini della predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, le aree, da sottoporre a speciale misura di conservazione, di attesa e ricovero per le popolazioni colpite da eventi calamitosi e le aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse.

Non ultimo il contratto di fiume di cui all’art. 40 bis della “LUR 19/2002 e ss.mm.ii. ”concorre a completare il quadro conoscitivo “dal basso” finalizzato non solo alla tutela degli ambienti lotici ma anche, evidentemente, alla riduzione e miglior gestione del rischio idraulico, fondamentale nelle attività di difesa del suolo e conseguentemente nelle attività di prevenzione da parte della Protezione Civile.

Il contratto di fiume è così definito:
Atto volontario di impegno condiviso tra soggetti pubblici e privati finalizzato alla riqualificazione ambientale-paesaggistica ed alla connessa rigenerazione socio-economica di un sistema fluviale e del relativo bacino idrografico unitamente alla gestione del rischio idraulico.

Il Contratto di fiume si configura come un accordo di programmazione negoziata definito in coerenza con la pianificazione vigente e nel rispetto delle competenze specifiche dei vari attori interessati, da attuarsi secondo le linee guida contenute nel documento di indirizzo adottato dalla Giunta regionale.

Bene! Il quadro sopra disegnato indica chiaramente che la strada da seguire è una e trina! Fin quando le tre attività, Protezione civile-Difesa del suolo-Urbanistica, viaggeranno su strade diverse è evidente che agli incroci (!) si verificheranno incidenti terribili, mortali! Ci si meraviglia che il cittadino non sa – ancora oggi– come si deve comportare in caso di calamità naturale! Certo non è facile, ma è evidente che se dal lontano 2002 i Comuni non si sono ancora dotati dei nuovi strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, in pratica manca la “struttura” dove dovrebbe agganciarsi il Piano di protezione civile, per i motivi più sopra esplicitati. Il cittadino, che pure ha delle responsabilità, forse però non viene messo nelle condizioni di partecipare in forma attiva (come prevede la legge regionale all’art. 11) alla costruzione di uno strumento di sviluppo del proprio territorio, il cosiddetto Piano Strutturale Comunale (PSC), armonico con le attività di protezione civile, difesa del suolo, eccetera, e poi ci si lamenta che la popolazione non possiede quelle norme comportamentali di difesa dalle calamità naturali, meglio ancora sarebbe l’acquisizione di un comportamento di salvaguardia dei luoghi a scopo previsionale e preventivo!

Lo sviluppoeconomico-sociale-sostenibile di una comunità può realmente aversi se si comprende che la pianificazione territoriale non è un gioco che si può fare solo a tavolino. Occorre scendere anche in campo per misurare il polso dei territoriin risposta alle attività di protezione civile che su di esso si prevedono, affinché le aree deputate a tali scopi concorrano alla costituzione (prima e non dopo!) della struttura portante dei piani urbanistici comunali.


 
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