Certificati e dichiarazioni sostitutive

La legge di stabilità per il 2012 ha apportato significative modifiche alla disciplina delle certificazioni delle pubbliche amministrazioni. In particolare è stato disposto che nei rapporti tra gli organi della P.A. o i gestori di pubblici servizi i certificati siano sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del Dpr n. 445 del 2000.

A partire dal 1° gennaio 2012, pertanto:

•    i certificati rilasciati dall’Ordine agli Iscritti o a terzi potranno essere destinati soltanto a soggetti privati;

•    l’Ordine non potrà più ricevere certificazioni rilasciate da altre Pubbliche Amministrazioni e depositate dagli Iscritti, (l'accettazione di certificati o di atti di notorietà costituirà violazione dei doveri d’ufficio e i certificati eventualmente acquisiti in contrasto con questo divieto saranno invalidi e non saranno comunque utilizzabili);

•    l’Ordine dovrà rilasciare ogni certificato con la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. In assenza della dicitura, il certificato sarà nullo.


Bozza di autocertificazione dell’iscrizione all’albo

 
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