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REGOLAMENTO PER LA EMISSIONE DEI PARERI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE SULLE PARCELLE PROFESSIONALI
CAPO I Competenza
Art. 1 Competenza generale Il rilascio dei pareri sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese è di esclusiva competenza dei Consiglio dell'Ordine a norma dei punto 3 dell'art. 5 della legge 24.6.1923 n. 1395.
Art. 2 Competenze territoriali La competenza è limitata al parere sulle parcelle degli iscritti all'albo della provincia di Cosenza anche se relative a prestazioni professionali svolte fuori provincia. Se gli ingegneri sono riuniti in collegio ciascuno richiederà il parere al proprio Ordine di appartenenza. In tal caso il parere verrà emesso previa consultazione degli altri Ordini sui criteri da applicare al fine di conseguire un univoco indirizzo di liquidazione. Nella liquidazione si farà menzione della eventuale mancata risposta dell’Ordine interpellato. Il Consiglio, su richiesta, può esprimere parere anche su parcelle di iscritti ad altri Ordini provinciali purché la prestazione sia stata resa nella provincia di Cosenza e previo nulla osta da parte dell'Ordine Provinciale di appartenenza.
Art. 3 Collaborazione con professionisti appartenenti ad altra categoria professionale Le disposizioni di cui al precedente art.2 valgono anche nel caso che la prestazione sia stata resa dall'ingegnere in collaborazione con professionisti appartenenti ad altre categorie.
Art. 4 Se i professionisti sono ingegneri o architetti e non sono riuniti in collegio, il visto può essere richiesto al solo Ordine degli Ingegneri di Cosenza, purché corredato da dichiarazioni degli altri professionisti con le quali si impegnano a non richiederlo ai rispettivi Ordini professionali. L'Ordine, ricevuta la richiesta dell'ingegnere, provvederà al visto della parcella comunicando agli Ordini interessati la relativa decisione.
Art. 5 Commissione consultiva Il Consiglio, anche ai sensi dell'art. 42 dei R.D. 23.10.1925, n. 2537, può servirsi del parere consultivo di apposite Commissioni, da esso stesso nominate.
Art. 6 Composizione della commissione consultiva Il Consiglio nomina, con atto deliberativo, i componenti delle Commissioni tra quelli che ne fanno richiesta; nomina inoltre i rispettivi Coordinatori fra i Consiglieri dell’Ordine. Il Coordinatore della Commissione organizza e coordina il lavoro, provvede alla convocazione dei commissari, cura la redazione della scheda informativa da allegare alla richiesta di istruzione delle parcelle e propone al Presidente dell'Ordine, se è il caso, la convocazione delle parti interessate. Il Presidente dell'Ordine o il Commissario più anziano d’iscrizione all’albo, possono sostituire i Coordinatori delle Commissioni in caso di assenza o impedimento.
Art. 7 Decadenza della commissione e dei componenti La commissione resta in funzione per la durata in carica del relativo Consiglio dell'Ordine. La commissione uscente, per rinnovo del Consiglio dell'Ordine, rimane in carica in tutti i suoi componenti sino all'insediamento della commissione nominata dal nuovo Consiglio. I componenti hanno l'obbligo di essere presenti a tutte le sedute della commissione. Il componente che si assenti, senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive, o che, pur giustificandosi, si assenti per 6 sedute consecutive, viene considerato dimissionario e, su segnalazione del Coordinatore della commissione, viene sostituito dal consiglio dell'Ordine con altro commissario.
Art. 8 Segreto d'ufficio e professionale I commissari sono tenuti al rispetto assoluto del segreto d'ufficio e di quello professionale. Ogni violazione costituisce mancanza deontologica.
Art. 9 Incompatibilità Il Commissario che richiede il parere relativo ad una propria parcella si dovrà allontanare dalla seduta; ciò deve risultare nella scheda informativa.
Art. 10 Validità delle sedute Le sedute della commissione sono valide con la presenza di almeno due commissari ed un Coordinatore. I pareri della commissione sono espressi a maggioranza fra almeno due commissari ed un Coordinatore presenti nella seduta di commissione.
CAPO II Richieste e pareri
Art. 11 Compiti della commissione La commissione svolge i seguenti compiti: a) propone al Consiglio dell’Ordine di deliberare i provvedimenti atti a facilitare la procedura dei lavori cui essa è preposta; b) redige le schede informative da allegare alla richiesta di istruzione delle parcelle ed i pareri che il Consiglio dell'Ordine rilascerà in merito alle competenze professionali; c) propone di stabilire contatti con le parti interessate, sentito il professionista, allo scopo di meglio chiarire lo svolgimento dei rapporti; d) propone al Consiglio le opportune iniziative suggerite dai rilievi e situazioni emerse durante l'istruttoria delle pratiche anche in merito alle norme ed ai problemi connessi con l'attività professionale.
Art. 12 Tenuta dei fogli di presenza La partecipazione dei commissari alle commissioni risulterà dai fogli firma vistati dai Coordinatori e firmati da tutti i componenti presenti.
Art. 13 Richiesta di parere da parte di committenti Quando il parere su una parcella è richiesto dalla committenza pubblica o privata, è obbligatorio da parte della commissione, sentire il professionista interessato.
Art. 14 Documenti richiesti al professionista Il professionista che richiede il parere deve presentare: 1) parcella in triplice copia di cui una in bollo, corredata della scheda dati; sulla parcella, inoltre, deve essere riportata la seguente dichiarazione "Dichiaro di assumermi ogni responsabilità per la esatta rispondenza dei dati forniti a Codesto Ordine circa le prestazioni effettuate e gli importi parcellabili esposti". 2) tutti i documenti relativi all'incarico se dato da privati ovvero copia della delibera se l'incarico è stato dato da un'amministrazione o ente pubblico; documentazione di tutti gli eventuali patti intercorsi tra il committente ed il professionista; 3) elenco, in duplice copia, degli elaborati, degli atti, degli allegati progettuali e dei documenti presentati di cui al successivo punto 4); 4) eventuale documentazione, che il professionista ritiene utile al chiarimento ed alla caratterizzazione delle prestazioni effettuate, regolarmente firmata.
Art. 15 Documenti da esibire da parte del committente Il committente che chiede il parere sulla liquidazione della parcella di un professionista iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Cosenza, deve presentare alla Segreteria, insieme alla domanda in carta da bollo da redigersi su modello fornito dalla segreteria stessa, i seguenti allegati in doppia copia: a) lettera d'incarico, convenzione o altro documento contrattuale che devono contenere tutte le prestazioni che il professionista è tenuto ad espletare; b) corrispondenza tra committente e professionista; c) relazione cronologica sull'oggetto e sullo svolgimento dell'incarico, con tutte le notizie atte a fare indentificare e valutare le prestazioni svolte dal professionista; eventuale parcella presentata dal professionista al committente; tutti gli elaborati grafici, contabili e scritti prodotti dal professionista e quant'altro possa essere necessario a formulare il parere richiesto.
CAPO III Procedura
Art. 16 Convocazione delle parti Il richiedente può essere ascoltato su sua richiesta o convocato d'ufficio.
Art. 17 Domanda di parere Le domande di parere corredate da tutti gli allegati prescritti agli art. 14 e 15 dovranno essere presentate alla Segreteria dell'Ordine. Non saranno accettate domande prive degli allegati richiesti. Il professionista che non risulti in regola con i versamenti di cui al successivo art.26 sarà segnalato al Consiglio per le sanzioni previste dalla legge.
Art. 18 Accettazione della domanda La segreteria dell'Ordine rubricherà la pratica protocollandola dopo aver constatato la regolarità della domanda e la presenza degli allegati prescritti che saranno regolarmente timbrati e firmati dal Coordinatore della Commissione Revisionale Parcelle, all'atto della restituzione. Il controllo della documentazione relativa alla parcella potrà essere eseguito da un addetto alla Segreteria o da un Commissario che potranno coadiuvare il Coordinatore della commissione nel disbrigo della parte burocratica (stesura atti, compilazione della scheda informativa, convocazione ecc.).
Art.19 Istruzione della pratica La commissione, ricevute le pratiche, ne inizia l'esame secondo l’ordine cronologico desunto dal protocollo. Il Coordinatore della commissione designa un relatore il quale istruirà la pratica relazionando nella prima seduta utile che sarà fissata dal Coordinatore della commissione. Nel caso necessitino eventuali ulteriori chiarimenti, questi verranno richiesti per via breve o per iscritto.
Art.20 Parere della commissione La commissione udito il relatore, esprime il proprio parere consultivo in base alla documentazione acquisita, segnalando, se il caso, al Consiglio dell'Ordine gli onorari che risultino al di sotto dei minimi prescritti nonché qualsiasi mancanza di carattere deontologico emersa.
Art.21 Dispositivo di parere Il Consiglio dell'Ordine, esaminato il parere della commissione consultiva, delibera in proposito entro giorni 30 dalla presentazione, salvo interruzione dei termini. Le parcelle definite e non ritirate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione saranno archiviate; per cui, ai fini del parere, è necessario ripresentare la richiesta, così come previsto al precedente art.5).
Art.22 Onorari minimi Il Consiglio dell'Ordine non potrà convalidare onorari inferiori di quelli previsti dalla tariffa professionale, salvo diverse disposizioni previste dalle leggi vigenti.
Art.23 Documentazione per l'archivio La parcella convalidata sarà restituita all'interessato, unitamente alla documentazione presentata. L'Ordine professionale tratterà per l'archivio: a) copia parcella; b) copia dell'elenco della documentazione presentata; c) la scheda informativa dei dati e tutta la documentazione che riterrà opportuna. d) la documentazione presentata che è stata ritenuta indispensabile al fine dell'emissione del parere.
Art.24 Visti e pareri La commissione potrà rilasciare i seguenti pareri • visto su parcella preventiva; tale visto non sarà impegnativo e vincolante, non potendo sussistere in tale fase tutti gli elementi di giudizio necessari. L’Ordine preso atto delle dichirazioni fornite dal professionista, sotto la sua personale responsabilità circa le prestazioni effettuate o da effettuare, verifica la classe di appartenenza dell’opera progettata o da progettare, si accerta della esatta apllicazione della tariffa e dei relativi calcoli percentuali, ed approva la parcella rettificando, eventualmente, le parti non esatte. Richiedendo il “visto su parcella preventiva” il professionista non deve presentare gli elaborati relativi alle sue prestazioni ma soltanto: • Parcella redatta su carta intestata in triplice copia • Breve relazione esplicativa dell’incarico, dalla quale si evinca come è stato determinato l’importo dei lavori ed il rimborso delle spese e dei compensi accessori. Al visto su parcella preventiva sarà allegata una nota dell’Ordine che obbliga l’iscritto ed il committente attraverso il professionista, a sottoporre al Consiglio dell’Ordine, a consuntivo delle prestazioni professionali effettuate, la richiesta del visto di liquidazione, al fine di verificare e certificare la corrispondenza tra i compensi e le prestazioni tecniche professionali rese. Il visto su parcella preventiva si rilascia anche su richiesta: • del Responsabile del Procedimento • di Pubbliche Amministrazioni • di Privati b) visto di liquidazione; tale visto viene rilasciato su tutte le prestazioni professionali effettuate e maturate al momento della richiesta e consiste nell’accertamento da parte dell’Ordine, che le prestazioni siano complete e conformi all’incarico; c) visto di congruità; viene rilasciato in caso di controversie professionali sulle prestazioni già maturate, anche quando le parcelle siano già state presentate al committente. Consiste soprattutto, in caso di incarico pubblico e a tutela della collettività, nella verifica della presenza dei documenti d’incarico e della eventuale convenzione firmata tra Ente e professionista, ai sensi del titolo III del Codice Civile art. 2222 e seguenti, che definisca i termini delle prestazioni professionali richieste.
Art.25 Diritti per il rilascio dei pareri I diritti per il rilascio del visto di liquidazione sono fissati , con deibera del Consiglio dell’Ordine e calcolati sull'importo della parcella esclusa l'I.V.A. e saranno versati in un unica soluzione.
Per i visti di congruità, richiesti dal professionista per documentare procedimenti giudiziari mirati al riconoscimento dell’onorario professionale, è consentita la rateazione dei diritti di visto sottoscrivendo l’apposita convenzione approvata dal Consiglio dell’Ordine secondo limiti e criteri in essa contenuta. Nel caso di visto su parcella preventiva l'importo sarà calcolato in ragione dei 30% dei diritto di visto di liquidazione, determinato come previsto nel comma precedente. Tale importo sarà integrato dal restante 70% all'atto della richiesta dei visto di liquidazione previa presentazione di copia della parcella preventiva.
Art.26 Il Presidente dei Consiglio dell'Ordine, d’intesa con i Coordinatori delle commissioni in carica, disporrà i provvedimenti necessari per adeguare il funzionamento delle commissioni alle norme del presente regolamento, prima dell'entrata in vigore dello stesso.
Art.27 I criteri ed i tipi di liquidazione previsti dall’art. 24 entreranno in vigore il 28 Ottobre 2002 e verranno attuati dalle commissioni vigenti.
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