Approvazione del REGOLAMENTO di attuazione della Legge Sismica Regionale n. 16/2020

Nella seduta odierna della 4a Commissione del Consiglio Regionale, presieduta dal Presidente ing. Pierluigi Caputo, è stato dato il via libera definitivo al nuovo Regolamento di attuazione della Legge sismica regionale deliberato con atto della Giunta n. 334 del 09/11/2020. Un lungo e complesso iter costellato da confronti anche accesi tra gli Ordini professionali e i Dipartimenti regionali e tra lo stesso Ente ed il Governo centrale.
Il Regolamento, insieme alla Legge già approvata, rappresenta una svolta storica per la nostra professione, ed è un traguardo che questo Consiglio dell’Ordine, unitamente alla Federazione Regionale e gli altri Ordini delle professioni tecniche, ha perseguito tenacemente in questi anni fin dal suo insediamento.
Oggi finalmente il quadro normativo regionale è completo, sebbene debbano essere ancora migliorati importanti aspetti legati alla digitalizzazione del procedimento amministrativo, sui quali quest’Ordine sta intervenendo con forza, seppur nei limiti cui è confinato dall’ordinamento giuridico e statutario.
Il nuovo Regolamento disciplina le differenti modalità del procedimento amministrativo, in relazione alle diverse tipologie di interventi previste dall’art 94 bis del DPR 380/2001, e costituisce una vera evoluzione rispetto al passato.
In particolare viene introdotto il regime di deposito per gran parte delle nuove opere, definite di “minore rilevanza” ai fini della pubblica incolumità, e per tali tipologie l’attestato di deposito viene reso disponibile automaticamente dalla piattaforma telematica contestualmente all’inoltro della pratica sismica.
Sono state anche definite le tipologie di interventi “privi di rilevanza” ai fini della pubblica incolumità, per i quali non è necessario l’inserimento della pratica simica, ma è sufficiente l’invio della pratica edilizia allo sportello unico, accompagnata da un’attestazione da parte del tecnico, un po' come avveniva in precedenza nel caso delle ex “opere minori”.
Permangono nel regime autorizzativo gli “interventi rilevanti” ai fini della pubblica incolumità, ovvero tutte le opere di interesse strategico o in classe d’uso III, come gli edifici scolastici. Lo stesso regime vale anche per gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico, per tutte le classi d’uso, ad eccezione di quelle opere che ricadono nei territori a media sismicità (zona 2) per determinati valori dell’accelerazione di riferimento.  
Le varie tipologie di interventi sono riportate nell’allegato 3 del regolamento.
Ma una delle novità più rilevanti è l’adozione, nel nuovo regolamento approvato, dell’istituto del “silenzio assenso” già introdotto nel DPR 380, art. 94 comma 2bis, dalla L. 120/2020, ai sensi del quale, decorsi 30 giorni senza che vi sia stato un motivato diniego, si intende formato il silenzio assenso con valore di Provvedimento, fatti salvi i “compiti di vigilanza”
del Settore Tecnico regionale disciplinati dall’art. 103 comma 2 del DPR 380.
Il Regolamento entrerà in vigore nei prossimi giorni, a far data dalla pubblicazione sul BURC e sul sito istituzionale della Regione.
E’, questo, un importante passo avanti nella semplificazione amministrativa e nella “sburocratizzazione” di un quadro legislativo che, nella sua diversa lettura tecnica e giuridica, ha spesso sollevato grandi conflitti e ambiguità, sia nell’applicazione delle norme da parte dei professionisti che nel controllo delle pratiche da parte dei tecnici del STR.
Da oggi viene intrapresa una strada diversa, in cui è riconosciuto il principio di sussidiarietà dei professionisti al quale siamo chiamati a rispondere con responsabilità e competenza.  

Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Cosenza


Legge_sismica_N 26-2020_DCR_N_54-2020

Regolamento_attuazione_DGR_N_344-2020

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